Onorevoli Colleghi! - L'attività svolta per anni, con impegno, professionalità e dedizione dagli impiegati assunti localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura va riconosciuta e apprezzata. La presente proposta di legge si prefigge di realizzare un quadro normativo in grado di rispondere alle esigenze di strutturazione delle carriere professionali e di riconoscimento delle funzioni, dei compiti e delle competenze del personale a contratto assunto localmente.
      La presenza di personale a contratto in servizio presso le nostre rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari si è imposta come un'esigenza ormai unanimemente riconosciuta sia dalla collettività italiana residente all'estero, che all'interno del Ministero degli affari esteri (MAE). Attualmente, il personale a contratto soddisfa esigenze di notevole interesse: esso è indispensabile non solo per la conoscenza della lingua, ma anche e soprattutto per la conoscenza della legislazione, degli usi e dei costumi locali, degli interlocutori e delle istituzioni. Si tratta di personale non soggetto a spostamenti, pertanto di una operatività costante e ottimale, senza necessità di adattamenti più o meno lunghi, durante i quali la produttività è forzatamente minore.
      Il personale a contratto, di conseguenza, ha una funzione di integrazione e di complemento rispetto a quella svolta dal personale dei ruoli organici del MAE. Le due funzioni concorrono all'attività delle nostre sedi all'estero e dovrebbero

 

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pertanto beneficiare di uguale dignità professionale.
      Sotto il profilo normativo, gli impiegati a contratto si dividono in due categorie: quella con contratto regolato dalla legge locale e quella con contratto regolato dalla legge italiana. Alla prima categoria appartengono non solo i contrattisti di cittadinanza straniera, ma anche quelli di cittadinanza italiana assunti a decorrere dall'anno 2000.
      La disciplina del personale a contratto è stata esaurientemente riformata dal decreto legislativo n. 103 del 2000, emanato nell'ambito della delega al Governo per la riforma del MAE. Il decreto legislativo n. 103 del 2000 ha sancito il principio che tutti i nuovi contratti di impiego debbano essere regolati dalla legge locale (articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 103 del 2000). La conseguenza logica è che la categoria del personale regolato dalla legge italiana sia da considerare «ad esaurimento» e ciò nell'ambito del contingente ordinario del personale a contratto previsto dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967: infatti alla progressiva diminuzione del personale regolato dalla legge italiana attualmente in servizio - per raggiunti limiti di età - si provvederà mediamente sostituzione esclusivamente con personale avente contratto regolato dalla legge locale.
      Le condizioni contrattuali di tale categoria si sono - con il passare degli anni e per effetto di una contrattazione separata - deteriorate. Ad esempio, si può citare la determinazione del trattamento economico in caso di assenze per malattia, che si applica al personale a contratto regolato dalla legge italiana, sulla base di un accordo successivo [accordo successivo del 22 ottobre 1997 per il personale del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Ministeri del 16 maggio 1995, come modificato dall'articolo 34, comma 2, lettera a), del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007] e che lo penalizza esplicitamente.
      Il dipendente di ruolo assente per malattia riceve per i primi nove mesi di assenza calcolati sul triennio (CCNL del 16 maggio 1995 comparto Ministeri per il personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 articolo 21, comma 7 - tuttora valido) l'intera retribuzione mensile; nel caso l'assenza si protragga in seguito per ulteriori tre mesi, l'impiegato di ruolo riceverà il 90 per cento della retribuzione fissa mensile. Se l'assenza per malattia si protrae per ulteriori sei mesi, il personale di ruolo ha diritto alla corresponsione del 50 per cento della retribuzione fissa mensile. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana riceve l'intera retribuzione per i soli novanta giorni calcolati sul triennio [accordo successivo del 22 ottobre 1997 per il personale di cui all'articolo 1, comma 4, terzo alinea, del CCNL del comparto Ministeri del 16 maggio 1995; articolo 7, comma 7, lettera a), come modificato dall'articolo 34, comma 2, lettera a), del CCNL del comparto Ministeri sottoscritto il 14 settembre 2007 - novanta giorni al triennio]. Al contrario, il personale con contratto regolato dalla legge locale, assunto ai sensi del citato decreto legislativo n. 103 del 2000, ha diritto nel triennio all'intera retribuzione fissa mensile per i primi quarantacinque giorni di assenza per malattia; dal quarantaseiesimo al sessantesimo giorno incluso, la retribuzione viene ridotta di un quinto. Dal sessantunesimo fino al duecentoquarantesimo giorno di malattia non vi è retribuzione; superato il duecentoquarantesimo giorno di malattia nel triennio il rapporto di lavoro può essere risolto.
      La legge n. 442 del 2001, che prevedeva il passaggio, mediante concorso riservato, nei ruoli organici del MAE, ha soddisfatto solo parzialmente le effettive richieste del personale a contratto a causa del blocco delle assunzioni. In ogni caso i termini della legge sono scaduti in data 31 dicembre 2006.
 

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      Il personale destinatario della presente proposta di legge ha ottenuto l'impiego mediante prove concorsuali e ha acquisito una notevole esperienza professionale, tuttavia le condizioni di accesso ai ruoli del MAE nei concorsi riservati sono le stesse di quelle previste per l'accesso dall'esterno, per di più per le stesse mansioni svolte a contratto, non essendo possibile concorrere per mansioni di livello superiore!
      Da un punto di vista strettamente economico, le «tappe» del progressivo impoverimento possono essere individuate nello «sganciamento» dalla percentuale minima del 68 per cento dell'assegno nel pari grado di ruolo per il calcolo del salario, nel rifiuto dell'attribuzione della tabella 19, nelle soppressione dello scatto biennale del 2 per cento per lodevole servizio, nel mancato riconoscimento dell'aggiunta di famiglia per i figli maggiorenni e per gli studenti a carico e, in ultimo, nella cristallizzazione dell'anzianità maturata.
      Inoltre sono note altre carenze normative contrattuali: ad esempio per quanto riguarda il riconoscimento del periodo di congedo per malattia (diritto a quarantacinque giorni nel triennio, ricomprendendo ogni volta qualsiasi evento morboso, per il personale con contratto regolato dalla legge locale e diritto a novanta giorni nel triennio per quello regolato dalla legge italiana, poi scattano riduzioni di stipendio), la formazione professionale mai attuata, il meccanismo previsto per gli adeguamenti retributivi del personale a contratto effettuato su parametri poco affidabili (le informazioni fornite dalle rap- presentanze straniere circa gli stipendi corrisposti ai propri impiegati a contratto).
      Gli impiegati a contratto del MAE, ai sensi del citato decreto legislativo n. 103 del 2000, sono gli unici dipendenti pubblici esclusi dalla contrattazione collettiva, parzialmente per quanto riguarda la parte normativa e totalmente per quella economica nel caso dei dipendenti regolati dalla legge italiana, e in forma totale in entrambi i casi, per i dipendenti con contratto regolato dalla legge locale.
 

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